Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

  1. E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica GYMNASE, con sede legale in Aci Catena (CT), in via Libertà n° 35.
  2. La A.S.D. Gymnase è una Associazione priva di personalità giuridica, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/2021. Non ha  finalità di  lucro  ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
  3. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio stabile e principale di attività sportiva dilettantistica, promozionale ed  agonistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza.  In particolare l’Associazione organizza e gestisce  :
  • Corsi di avviamento allo Sport con indirizzo ludico e multidisciplinare;
  • Corsi e lezioni di avviamento, perfezionamento e specializzazione a singola disciplina sportiva;
  • Preparazione e partecipazione a competizioni agonistiche, individuali e di squadra;
  • Corsi di formazione e aggiornamento rivolti a Dirigenti, Tecnici e Volontari;
  • Manifestazioni sportive sociali e federali;
  • Altre attività idonee a favorire la pratica sportiva e a diffondere il valore culturale educativo e sociale dello Sport quale strumento di miglioramento della qualità della vita, a tutela della salute e del benessere psico-fisico.

La suddetta attività prevede anche la possibilità di partecipazione ai progetti  sociali di inclusione rivolte a disagiati e soggetti diversamente abili.

  1. Nei limiti previsti dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l’Associazione può svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa a fini istituzionali.

A titolo esemplificativo, l’Associazione prevede di gestire:

  • Il noleggio e la vendita di attrezzature sportive e divise necessarie per la pratica delle discipline sportive promosse dall’Associazione;
  • La vendita di gadgets e abbigliamento di rappresentanza con il logo della Associazione;
  • La cessione e l’acquisto dei diritti legati alla formazione degli atleti;
  • Le prestazioni di natura promo-pubblicitaria mirate all’ottenimento di sponsorizzazioni;
  • Altre attività consentite e utili a ricevere erogazioni a sostegno della attività istituzionale.
  1. L’attività sportiva dilettantistica si conforma alle norme e direttive del C.O.N.I., e si produce tramite il rapporto organico con le Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, cui l’Associazione aderisce, accettandone lo Statuto ed applicandone i regolamenti.
  2. I soggetti che usufruiscono della attività sportiva dilettantistica organizzata dalla Associazione sono i Soci e i Tesserati.

 ART. 2 – SOCI

  1. I Soci sono le persone fisiche che aderiscono alla Associazione, condividendone le finalità, per partecipare all’attività istituzionale e per contribuire all’attuazione della vita sociale.
  2. Si diviene Soci sottoscrivendo la domanda di ammissione, in cui si dichiara di accettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli Organi sociali. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della relativa quota sociale.
  1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato  e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  2. I Soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa per partecipare alle Assemblee e agli altri eventi sociali.
  3. I Soci hanno tutti pari diritti, possono esercitare diritto di voto alle Assemblee e candidarsi alle cariche sociali.
  4. I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:
  5. dimissioni volontarie o decesso;
  6. mancato rinnovo del tesseramento o morosità;
  7. radiazione per motivi disciplinari.
  8. La radiazione per motivi disciplinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata dalla Assemblea dei Soci.

 ART. 3 – TESSERATI

  1. I Tesserati sono le persone fisiche che aderiscono a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, in qualità di Dirigente, Ufficiale di gara, Tecnico, Atleta.
  2. Per essere Tesserati si deve sottoscrivere annualmente la richiesta di tesseramento, versando la relativa quota federale per ogni specifica categoria, dichiarando l’accettazione dei regolamenti federali e fornendo i consensi alla trasmissione dei dati necessari.
  3. I Tesserati possono partecipare sia alle attività e servizi offerti dalla Associazione sia ai corsi di formazione, raduni tecnici e competizioni direttamente organizzati o autorizzati dall’Organo sportivo nazionale di riferimento, versando le relative quote di iscrizione e corrispettivi.

ART. 4 – ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi sociali sono:
  2. l’Assemblea dei Soci;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Presidente;
  5. Il Vice Presidente;
  6. Il Segretario.
  7. I Settori sportivi

ART. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
  2. E’ costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.
  3. I Soci hanno diritto di partecipazione e voto se sono in regola con le quote associative e se non hanno provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  4. L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria ogni anno, entro  il  30  aprile,  per  l’approvazione della relazione economica-finanziaria e delle delibere programmatiche del  Consiglio  Direttivo, 
  5. L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta elettiva ogni quattro anni,  entro  il  30  aprile  del  primo anno del quadriennio olimpico, per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
  6. L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria in qualunque periodo e intervallo, per deliberare su eventuali proposte di modifiche allo Statuto, trasformazioni, cambio sede, scioglimento e devoluzione del patrimonio oppure per l’elezione del Consiglio Direttivo decaduto.
  7. L’Assemblea dei  Soci  è normalmente indetta dal Consiglio Direttivo e convocata  dal  Presidente. Può essere indetta per motivi straordinari su  iniziativa  e richiesta della maggioranza assoluta dei Soci.
  1. La convocazione deve  essere  effettuata almeno  otto giorni  prima  della data di riunione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale.  L’avviso deve essere anche inviato individualmente agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai Soci aventi diritto di voto in fase di ammissione. La convocazione deve  indicare  la  data,  l’ora,  la sede e l’ordine del giorno dei  lavori. 
  1. L’Assemblea normalmente si svolge in presenza presso la sede sociale.
    Può essere eccezionalmente svolta in videoconferenza solo nella eventualità di eventi naturali  o direttive governative che vietano o limitano la presenza.
  2. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio. Nessun  Socio può avere più di due voti compreso il suo.
  1. L’Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con la  presenza  di almeno 2/3 dei  Soci  aventi diritto di voto. E’ valida, in seconda  convocazione,  un’ora  dopo,  qualunque  sia il numero dei   Soci presenti o rappresentati.    Le presenze sono verbalizzate dalla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo prima di ogni Assemblea.     
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, il quale propone il Segretario per l’assistenza ai lavori e la redazione del verbale.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea dei  Soci  sono valide se   prese a maggioranza dei  voti  espressi  al  momento della   votazione, esclusi gli astenuti.   Per  le  elezioni  alle  cariche sociali è sufficiente la maggioranza  relativa. In caso di parità tra candidati, si procederà   mediante ballottaggio. Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale, trasformazioni o scioglimento dell’Associazione occorre la partecipazione di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto e 3/4  di  voti  favorevoli.   

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo  è l’organo amministrativo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da due I due Consiglieri, su nomina del Presidente, svolgono l’uno la funzione di Vice Presidente e l’altro di Segretario.
  1. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica in altre Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate al medesimo Ente sportivo (FSN, DSA, EPS).
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
  3. Il Consiglio decade prima del quadriennio nei seguenti casi:
  • mancata approvazione della Assemblea dei Soci alla relazione e rendiconto consuntivo annuale;
  • dimissione o assenza definitiva del Presidente;
  • dimissione o assenza definitiva della maggioranza dei suoi componenti.

Nei suddetti casi si deve indire una Assemblea elettiva dei Soci entro i trenta giorni successivi, svolgendo frattanto la sola ordinaria amministrazione.

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce l’organizzazione e l’amministrazione dell’Associazione ed in particolare:
  • delibera sulle domande di ammissione  o di dimissione dei Soci;
  • delibera il Regolamento Organico e  le quote sociali;
  • predispone annualmente la relazione sull’attività svolta, il rendiconto consuntivo, il programma da svolgere ed il bilancio preventivo, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci;
  • nomina commissioni    e  conferisce    incarichi  per il raggiungimento dei fini sociali;
  • delibera le sanzioni disciplinari;
  • ratifica o meno i provvedimenti di sua  competenza emanati in caso di  estrema    urgenza  e  necessità  dal Presidente.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno  e ogni qualvolta  il Presidente o la maggioranza dei componenti ne ravvisano la necessità.
  2. Per la   validità delle  riunioni  è richiesta la presenza della  maggioranza  dei suoi componenti. Le delibere sono prese a  maggioranza  semplice  dei  presenti  ed  in  caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia in presenza che in video / audio conferenza.

  ART. 7 – PRESIDENTE 

  1. Il Presidente  è il rappresentante legale dell’Associazione.
  2. Il Presidente viene eletto dalla Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
  3. Il Presidente  provvede alla direzione della Associazione in conformità delle    delibere degli Organi Sociali, nomina il Vice Presidente e il Segretario, convoca e presiede  l’Assemblea  dei  Soci ed i Consigli Direttivi.   
  4. Il Presidente, in caso di urgenza e necessità, può provvedere  su  materia  di  competenza  dei Consigli Direttivi purché    sottoponga    le  sue    decisioni alla ratifica  del Consiglio  nella  prima  successiva 
  5. Il Presidente, in caso di assenza temporanea, può delegare in  tutto  o  in  parte  le sue  attribuzioni  ed i suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 8 – VICE PRESIDENTE 

  1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i membri eletti come componenti del Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione.
  2. Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione ed esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di suo impedimento temporaneo o per sua delega.
  3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, provvede a convocare l’Assemblea elettiva dei Soci, gestendo l’ordinaria amministrazione.

ART. 9 – SEGRETARIO 

  1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri eletti come componenti del Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione.
  2. Il Segretario collabora il Presidente e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché le mansioni operative per l’attuazione delle consuete attività sociali e federali. Inoltre è la figura preposta alla redazione dei verbali e all’aggiornamento dei libri sociali.
  1. Su delega del Presidente, il Segretario può svolgere anche la funzione di Tesoriere e provvedere alle esecuzioni contabili.

ART. 10 – SETTORI SPORTIVI

  1. I Settori Sportivi sono sezioni interne all’Associazione finalizzate alla promozione ed all’esercizio di una singola disciplina sportiva nonché alle relazioni con una singola Federazione Sportiva Nazionale.
  2. I Settori Sportivi vengono istituiti dal Consiglio Direttivo e ratificati in occasione della prima Assemblea dei Soci.
  3. I Settori Sportivi prevedono le figure del Rappresentante Tecnico e del Rappresentante Atleta, che si relazionano con il Consiglio Direttivo e possono rappresentare l’Associazione alle Assemblee federali, nei loro specifici ruoli. I due Rappresentanti vengono eletti dai tesserati della medesima Federazione.

ART. 11 – AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIO

  1. Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione e svolgimento delle sue attività sono costituite dalle seguenti entrate :
  • Quote sociali;
  • Quote contributive per la partecipazione alle attività sociali e federali;
  • Proventi derivanti per attività secondaria e strumentale;
  • Contributi sportivi di Enti pubblici e privati;
  • Raccolte fondi ed elargizioni erogate a  qualunque  titolo da Soci o da terzi ed accettati con delibera dal Consiglio Direttivo.
  1. Le quote od i contributi associativi sono non trasmissibili e non rivalutabili, salvo nei casi previsti dalla legge.
  2. Le principali spese per il funzionamento dell’Associazione e svolgimento delle sue attività sono costituite dalle seguenti uscite :
  • Compensi, rimborsi e premi a lavoratori sportivi e volontari;
  • Oneri fiscali e previdenziali;
  • Tasse federali e quote di iscrizione a competizioni;
  • Spese di gestione e manutenzione relative agli impianti sportivi.
  • Acquisto di attrezzature sportive e divise;
  • Spese di beni e servizi per la gestione amministrativa.
  1. I compensi, i rimborsi e i premi destinati a Dirigenti, Tecnici, Atleti e Volontari sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Devono essere annualmente pubblicati nel Programma tecnico-finanziario e ratificati dalla Assemblea dei Soci.
  2. La rendicontazione delle entrate e delle uscite è obbligatoria e deve essere presentata annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  3. L’esercizio finanziario  della Associazione coincide  con l’anno solare. Inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  4. L’Associazione non ha finalità di lucro e deve destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento di attività statutarie o all’incremento del patrimonio
  5. E’ sempre vietata la distribuzione anche indiretta di utili a Soci, Lavoratori, Collaboratori, Amministratori e altri componenti di Organi Sociali anche in caso di recesso e scioglimento individuale del rapporto.
  6. Il patrimonio sociale è costituito:
  • da quote, donazioni, lasciti o successioni;
  • dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
  • dalle divise, attrezzature ed altro materiale sportivo;
  • da tutti gli altri beni appartenenti alla Associazione.

ART. 12 – TRASFORMAZIONI

  1. L’Associazione ha facoltà di effettuare le seguenti trasformazioni con delibera di approvazione della Assemblea straordinaria dei Soci, senza necessità di modifica statutaria:
  • incremento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 7 membri;
  • modifica della sede legale, purché rimanga nella stessa provincia di Catania;
  • costituzione di sezioni sportive in altri luoghi;
  • trasformazione in associazione con personalità giuridica;
  • trasformazione in cooperativa sportiva e iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore;
  • trasformazione in società sportiva di capitali.

ART. 13 – DURATA E SCIOGLIMENTO

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.
  2. L’eventuale richiesta   di   scioglimento   deve  essere avanzata  con  richiesta scritta e motivata da almeno la   metà  dei  Soci  e  deliberata  col  voto  favorevole  di almeno 3/4 dei Soci.
  3. In caso  di  scioglimento,  tutti i beni che costituiscono il  patrimonio  sociale  sono  da  destinarsi  ad altra Associazione con le medesime finalità istituzionali o ad altro Ente di pubblica utilità.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

  1. Le procedure dettagliate di funzionamento ed esecuzione dello Statuto sono espletate nel Regolamento Organico deliberato dal Consiglio Direttivo e poi ratificato dalla Assemblea dei Soci. Le suddette procedure non possono essere in contrasto con i principi statutari. Il Regolamento Organico viene aggiornato recependo man mano le nuove disposizioni di legge in materia di ordinamento sportivo nonché le direttive emanate dal C.O.N.I. e dagli Organi Sportivi Nazionali di affiliazione.
  1. Per quanto non espressamente contemplato nello Statuto e nel Regolamento Organico, valgono le norme del Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti di settore.

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Questo  Statuto  è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 15 novembre 2023.